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AVVERTENZA
La citazione degli atti normativi è effettuata indicandone il tipo con acronimi, il cui senso è esplicitatato nell"Indice delle abbreviazioni".
Sommario: 1. Il problema - 2. Motivazione e giustificazione - 3. Necessità e sufficienza - 3.1. Motivazione ob relationem - 3.2. Motivazione di stile o carente - 3.2.1. Il problema della motivazione di stile - 3.3. Motivazione sommaria o generica - 4. Integrazione della motivazione in giudizio - 5. Differenza tra integrazione della motivazione e prova - 5.1. I rapporti tra prova e motivazione: un approfondimento - 6. Esemplificazione - 7. Conclusioni
1. Il problema.
Con lespressione motivazione dellatto amministrativo si vuole far riferimento a "quella parte dellesternazione del provvedimento in cui si enunciano i motivi" che ne hanno indotto lemanazione, le ragioni che sono alla base dellemanazione dellatto.
Lobbligo della motivazione per gli atti e i provvedimenti amministrativi non è costituzionalizzato; non esiste cioè una norma della CI che preveda espressamente un obbligo generale di motivazione. In realtà, vi sono norme costituzionali specifiche che impongono lobbligo per taluni atti senza effettuare alcuna disciplina per la generalità degli altri casi.
La dottrina ha tentato di individuare le fonti dellobbligo di motivazione dellatto amministrativo. Secondo un orientamento, ormai superato a seguito della LPA sarebbe necessario distinguere tra atti di natura vincolata e atti di natura discrezionale ritenendo che per i primi la motivazione non dovesse essere necessaria. Questo orientamento ha condotto ad individuare un obbligo generalizzato di motivazione dato che gli atti per i quali non è necessaria sono sia qualitativamente che qualitativamente poco rilevanti. Questa generalizzazione, è in linea con lesigenza di adottare uno strumento di controllo delloperato dei pubblici poteri con particolare riguardo al principio di buon andamento dellAP sancito dallart. 97 CI e, conseguentemente, la fonte dellobbligo di motivazione deve individuarsi nel sistema normativo e nei principi fondamentali dettati dalla Carta costituzionale, cioè consisterebbe in un principio generale dellordinamento giuridico dello Stato ex art. 12 DLG.
Una svolta nella materia si è avuta con la LPA che ha recepito listanza dottrinale volta alla generalizzazione dellobbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi. La legge, infatti, stabilisce che "ogni provvedimento amministrativo, .... deve essere motivato ..... La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".
La legge sancisce chiaramente il principio dellobbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi ma lascia ancora incertezze in merito a quale debba essere il contenuto minimo della motivazione e alleventuale possibilità di integrare la motivazione in sede di giudizio. Occorre quindi studiare in maniera più approfondita il testo normativo per cercare di risolvere questi ulteriori quesiti
7. Conclusioni.
Dallo studio effettuato si comprende come qualunque atto amministrativo, che non sia normativo o a contenuto generale, debba essere motivato. Lobbligo di motivazione può essere assolto anche per relationem tenendo presente che, comunque, non deve essere soddisfatto in maniera insufficiente o carente. La motivazione deve essere, pertanto, congrua anche in relazione alla portata e al tipo di atto, sufficiente ed esaustiva.
In tutti quei casi in cui la motivazione non risponde ai requisiti ora descritti, essa non può essere integrata nelleventuale giudizio, come evidenziato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Si deve tuttavia, tener presente che in alcuni casi gli elementi che per legge lAmministrazione può produrre in giudizio hanno natura di prova di quanto esposto dallAmministrazione stessa e non di integrazione delle motivazioni; in conseguenza di ciò è necessario rilevare la diversa disciplina applicabile: pur se in presenza di elementi di fatto, che per essere tali sono apparentemente analoghi, nella fase della formazione dellatto, trovano applicazione le norme di diritto amministrativo; nella fase contenziosa, trovano applicazione le norme processuali.
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