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L'AUTOTUTELA NEL DIRITTO TRIBUTARIO Consultazione integrale della Tesi
1. Il problema Listituto dellautotutela o jus poenitendi consiste nel potere dellamministrazione finanziaria di annullare o di revocare un suo atto perché ritenuto privo di fondamento e legittimità. Tale istituto trae origine dal diritto amministrativo in cui lautotutela viene intesa come la capacità dellente di "farsi ragione da sé" in via amministrativa e, ovviamente, rispettando il principio di legalità. Al fine di semplificare lanalisi, applicando il metodo genere-specie, il potere di autotutela può essere considerato come un caso di genere scindibile in due casi di specie:
Di seguito verrà trattato del potere di autotutela della seconda categoria, quello che è stato introdotto con il DPR 27.3.1992, n. 287 allart. 68, c. 1 ma solo con il DL 30.09.1994, n. 564 convertito nella L. 30.11.1994, n. 656 si hanno ulteriori disposizioni e precisazioni con specifico riferimento allamministrazione finanziaria. Sulla base di queste disposizioni, la dottrina ritiene che il potere di autotutela possa manifestarsi sotto diversi aspetti, quelli che hanno carattere generale sono:
Per quanto riguarda il potere di revoca è possibile distinguere a seconda che oggetto di revoca sia un atto a carattere generale oppure un atto particolare. Nel primo caso la revoca opera con efficacia ex nunc; nel secondo caso opera con efficacia ex nunc se latto da revocare è a favore del contribuente, opera con efficacia ex tunc se latto è sfavorevole al contribuente. Obiettivo di questo lavoro è quello di inquadrare la disciplina dellautotutela nellambito del diritto tributario alla luce della L. 30.11.1994, n. 656, e del relativo provvedimento di attuazione, DM 11.2.1997, n. 37. Consultazione integrale della Tesi 7. Conclusioni Dallanalisi condotta appare evidente come lintroduzione nel nostro ordinamento dellistituto dellautotutela sia stata opportuna al fine di raggiungere lobiettivo di efficacia e efficienza dellazione della pubblica amministrazione. Ciò, sia al fine di un miglioramento dei rapporti tra amministrazione e contribuente, sia al fine di limitare il contenzioso tributario a quanto effettivamente necessario. Si deve, però, effettuare unulteriore considerazione: ritenere lautotutela una semplice facoltà dellamministrazione a cui non corrisponde alcuna tutela del contribuente, rischia non solo di vanificare tutti gli auspici del legislatore e di ledere il principio costituzionale di uguaglianza formale ma anche di esporre la pubblica amministrazione a responsabilità patrimoniali per il mancato compimento di atti dovuti. Giova sottolineare come debba auspicarsi che "la mancanza di tutela giurisdizionale non faccia rimanere lautotutela lettera morta oppure che non la trasformi in un terno al lotto, affidato alla casuale intraprendenza o benevolenza di qualche funzionario". La stessa mancanza di tutela giurisdizionale deve essere temperata dalla considerazione che, al ricorrere dei relativi presupposti legali, spetta al contribuente la possibilità di esperire lazione di arricchimento senza causa contro lamministrazione e quella di responsabilità nei confronti della stessa amministrazione o del funzionario ex art. 28 CI. Non è, quindi, condivisibile, per i motivi appena esposti, la tesi dellinapplicabilità dellautotutela quando latto sia divenuto definitivo, in considerazione del fatto che, indipendentemente dalla definitività dellatto, lautotutela è dovuta ove ne ricorrono i presupposti, quando cioè lamministrazione abbia emanato atti non conformi alla legge. In conclusione, è possibile evidenziare come le norme sullautotutela siano integrative di quelle generali e non derogatorie ad esse. Questo, sia per motivi di gerarchia delle fonti (il DM 11.2.1997, n. 37 ha valore di regolamento, come tale subordinato, ex art. 3 DLG, alle norme aventi forza di legge che disciplinano la emanazione dei singoli atti del procedimento tributario), sia per la mancanza di un contrasto tra norme (le norme contenute nel DM 11.2.1997, n. 37 non dettano disposizioni incompatibili, ex art. 15 DLG, con quelle dettate dalle singole leggi dimposta). Listituto dellautotutela è stato disciplinato da un regolamento che, conseguentemente, è subordinato alla legge tributaria e non a questa sovraordinato. Seppur, per assurdo, così fosse, il regolamento non introduce elementi di contrasto con la legge, quindi non può ad essa derogarvi. Questa considerazione ribadisce come la doverosità dellazione amministrativa-tributaria non può essere stata derogata con lintroduzione dellistituto dellautotutela. 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